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Bonus Strumenti Musicali: modalità attuative

lentepubblica.it • 16 Marzo 2017

strumenti musicaliBonus Strumenti Musicali: l’Agenzia delle Entrate indica le regole operative da seguire per fruire del contributo riconosciuto agli studenti e del connesso credito d’imposta spettante a produttori e rivenditori.

 


 

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 626, legge 232/2016) ha previsto, anche per quest’anno, il riconoscimento, a favore degli studenti, di un contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.

 

La medesima norma demanda a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di definire le relative modalità applicative. A tal fine, è stato adottato il provvedimento del 14 marzo 2017.

 

Ambito soggettivo

 

Hanno diritto al contributo gli studenti, in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per l’anno 2016-2017 o 2017-2018, iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. L’elenco analitico di tali istituti è contenuto nell’allegato 1 al provvedimento.

 

Ambito oggettivo

 

Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cui si è iscritti. L’allegato 2 contiene l’elenco dettagliato degli strumenti musicali acquistabili con l’agevolazione in quanto utilizzati nel corso di studi e con lo stesso coerenti. Il provvedimento, peraltro, chiarisce che:

 

 

  • oltre agli strumenti espressamente indicati, devono ritenersi coerenti con il corso di studio anche quelli considerati “affini” o “complementari”, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari dei corsi di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza
  • il personal computer non può essere considerato strumento “affine” o “complementare”
  • il contributo spetta anche per l’acquisto di un singolo componente dello strumento (per esempio, i piatti della batteria), ma non per i beni di consumo (come corde o ance).

 

 

Ambito temporale di riferimento

 

Il contributo è riconosciuto una tantum per gli acquisti effettuati nel corso del 2017, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento.

 

Misura del contributo

 

Il contributo spetta per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2mila e 500 euro. Peraltro, tale importo è ridotto del bonus di cui eventualmente si è beneficiato nel 2016. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di 15 milioni di euro.

 

Modalità di riconoscimento

 

Il contributo allo studente viene erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (comprensivo di Iva), praticato dal rivenditore o produttore. Per accedervi, lo studente interessato deve richiedere al proprio istituto, che è tenuto al rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

 

Il certificato, quindi, attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed è predisposto dall’istituto in duplice copia, di cui una deve essere rilasciata allo studente, il quale è tenuto a consegnarla al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto. A sua volta, il produttore o il rivenditore conservano il certificato fino al termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’Iva applicata sull’intero ammontare e l’importo del contributo.

 

Credito d’imposta per il produttore o rivenditore

 

Correlativamente, ai rivenditori e ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto. Per beneficiare del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:

 

 

  • il proprio codice fiscale
  • il codice fiscale dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione
  • lo strumento musicale
  • il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.

 

 

A decorrere dal 20 aprile 2017, per la comunicazione di tali dati, i rivenditori e i produttori si avvalgono del servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. Per la compilazione e la trasmissione telematica dei files, devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia. Trasmessa la comunicazione, il sistema rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di 15 milioni di euro, della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.

 

La ricevuta indicherà, inoltre, l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo eventualmente concesso allo studente nel 2016. Pertanto, qualora lo studente non abbia già fruito dell’agevolazione nel 2016, la ricevuta riporterà l’importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita (nell’ammontare massimo di 2mila e 500 euro) ovvero l’importo del contributo al netto dello sconto già usufruito nell’anno precedente.

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta che ne attesta la fruibilità. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato e lo scarto è comunicato tramite apposita ricevuta. Per la compensazione, deve essere utilizzato il codice tributo “6865” (cfr risoluzione 26/E del 20 aprile 2016).

 

Qualora la vendita dello strumento musicale non si concluda, il rivenditore o il produttore è tenuto a inviare una comunicazione di annullamento della vendita, con le stesse modalità previste per l’invio della comunicazione di cui si è detto sopra, così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo. Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta, dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo “6865”.

 

Controlli

 

L’attività di controllo sull’agevolazione in esame spetta all’amministrazione finanziaria che, qualora accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte dei produttori o dei rivenditori, per il mancato rispetto degli adempimenti posti a loro carico, procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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